Con la sentenza 8719 del 30.03.2021, la Suprema Corte torna sulla tassazione del vincolo di destinazione in Trust di un immobile e del suo momento impositivo. Il caso esaminato era quello di un trust nel quale i beneficiari (ai sensi dell’articolo 10 della legge di Jersey, dichiarata applicabile a quel trust) hanno rinunciato alla loro posizione beneficiaria, con l’effetto che la proprietà dei beni vincolati in trust è ritornata al disponente, vuoi perché così disponeva l’atto di trust, vuoi perché l’articolo 42 della legge di Jersey prescrive la restituzione al disponente del patrimonio del trust in caso di mancanza di beneficiari. La Cassazione decide, dunque, che, in tal caso, viene meno «la stessa fattispecie impositiva, perché, non essendovi allora più nessuna potenzialità di arricchimento gratuito da parte di un soggetto terzo, non potrà manifestarsi la specifica capacità contributiva oggetto del tributo»; invero, la retrocessione al disponente dei beni segregati, «è solo un effetto automatico della cessazione del trust, in nessun modo rilevante ai fini impositivi».I beni vincolati in trust non entrano nel patrimonio del trustee se non per la realizzazione dello scopo indicato dal disponente e con il fine specifico di restare separati dal restante patrimonio del trustee, effetto che si realizza attraverso l’intestazione formale dei beni al trustee e l’attribuzione al medesimo di poteri finalizzati alla realizzazione dello scopo predetto.
Il trasferimento dei beni al trustee ha «natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva»; con la conseguenza che «il presupposto d’imposta si manifesta solo con il trasferimento definitivo di beni dal trustee al beneficiario» e, quindi, all’atto di dotazione del trust «non può applicarsi il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale» (e ciò, dunque, non solo con riguardo all’imposta di donazione, ma anche con riguardo alle imposte ipotecaria e catastale, ove la dotazione del trust abbia a oggetto beni immobili).
La Cassazione riconosce, inoltre, come non possa negarsi che l’apposizione del vincolo del trust, in quanto tale, determini per il disponente un’utilità, rappresentata dalla separatezza dei beni vincolati in trust rispetto al patrimonio del trustee; ma si tratta di «una utilità che non concreta, di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al disponente e nemmeno al trustee, bensì soltanto – se e quando il trust abbia compimento – in capo al beneficiario finale.