Secondo la Corte di Cassazione “la motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile, già munito di rendita catastale, deve esplicitare se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando, in tal caso, l’analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento”
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