Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 12.03.2013 n- 6071, rilevano che con riferimento ai beni o ai diritti di cui sia mancata la liquidazione – escluso che la sussistenza dei medesimi possa impedire l’estinzione della società cancellata – si viene a determinare un meccanismo successorio analogo a quello posto alla base del subingresso dei soci nei debiti sociali. La società cancellata, in quanto estinta, perde la legittimazione a stare in giudizio; quindi le obbligazioni gravanti sulla società estinta si trasferiscano in capo ai soci.
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