Emendabilità errori dichiarazione anche nella fase contenziosa

La Corte di Cassazione sez. V, con sentenza del 13-01-2016, n. 373 ha affermato che la dichiarazione dei redditi, in quanto momento essenziale del procedimento di accertamento e riscossione e non fonte dell’obbligo tributario, né atto assimilabile ad una confessione, non può precludere al contribuente di dimostrare, in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva, l’inesistenza, anche parziale, di presupposti di imposta erroneamente dichiarati, purché siano osservati forme e termini previsti per l’istanza di rimborso, la quale può essere presentata, oltreché in caso di errore materiale, in quello di inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento, operando in maniera indifferenziata in tutte le ipotesi di ripetibilità del versamento indebito, a prescindere dalla riferibilità dell’errore nel versamento all’an o al quantum del tributo.

Il contribuente può dunque contestare la debenza del tributo, frutto di errore nella dichiarazione presentata, anche in sede d’impugnazione della cartella di pagamento, nonostante la scadenza del termine annuale per la presentazione della dichiarazione integrativa, atteso che tale termine non interferisce sull’effettivo esercizio del diritto al rimborso, né sulla facoltà di emendare i propri errori da parte del contribuente, in quanto esso deve ritenersi soltanto correlato alla possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente.

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Studio Legale Cacopardo
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