La Cassazione torna sulla detraibilità dell’IVA in caso di fatture soggettivamente inesistenti

La Corte di Cassazione con sentenza 20.01.2016 n. 967 afferma che in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, non è possibile esigere che il cessionario/committente, al fine di assicurarsi che non sussistano irregolarità o evasioni nella catena delle cessioni, verifichi che l’emittente della fattura, correlata ai beni e ai servizi, ne disponga effettivamente e sia in grado di fornirli e che abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell’IVA, o che disponga dei relativi documenti.

Tuttavia, sussiste un obbligo di verifica in capo al cessionario/committente a fronte di indizi che gli consentano di sospettare l’esistenza, appunto, di irregolarità o di evasione; indizi, che devono essere allegati e provati dall’Amministrazione finanziaria in base ad elementi oggettivi, anche presuntivi.

Sotto questo aspetto, in via esemplificativa, possono essere valorizzati nel quadro probatorio, anche indiziario, che deve essere fornito dall’Amministrazione finanziaria anche in merito alla presumibile assenza di buona fede del cessionario/committente, la circostanza che la prestazione non sia stata effettivamente resa dal fatturante, perché sfornito della, sia pur minima, dotazione personale e strumentale adeguata alla sua esecuzione, nonché l’instaurazione di rapporti diretti tra il cedente/prestatore interponente ed il cessionario/committente: si tratta infatti di utili elementi sintomatici potenzialmente capaci di consentire al cessionario o committente di rendersi conto o, almeno, di sospettare l’esistenza di irregolarità o di evasione.

In tal caso, sarà il contribuente a dover provare, in applicazione di principi ordinari sull’onere della prova vigenti nel nostro ordinamento, di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante, ma altri, dovendosi altrimenti negare il diritto alla detrazione dell’IVA versat

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Studio Legale Cacopardo
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