Con sentenza del 4.03.2016 n. 4335 la Suprema Corte si è espressa sull’onere probatorio nelle frodi carosello. Con specifico riferimento alle c.d. frodi carosello (caratterizzate dal fatto che la merce acquistata dal contribuente, che esercita il diritto alla detrazione IVA, proviene in realtà da soggetto diverso da quello che ha emesso la fattura, incassando l’IVA ed omettendo poi di versarla all’Erario), l’Amministrazione finanziaria deve fornire la prova dell’interposizione fittizia della società cartiera o fantasma nell’operazione commerciale, che è stata effettivamente posta in essere dal cessionario/committente con un diverso soggetto – cedente/prestatore – il quale non figura nella fatturazione. Il Fisco è tenuto a dimostrare, in primo luogo, gli elementi di fatto della frode, attinenti al cedente, ovvero la sua natura di cartiera, l’inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell’IVA come modalità preordinata al conseguimento di un utile nel meccanismo fraudolento e, in secondo luogo, la connivenza nella frode da parte del cessionario, non necessariamente, però, con prova certa ed incontrovertibile, bensì con presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, consistenti nella esposizione di elementi obiettivi tali da porre sull’avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sull’inesistenza sostanziale del contraente.Una volta che sia stata fornita siffatta dimostrazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, spetta al contribuente (cessionario/committente), che ha portato in detrazione l’IVA, fornire la prova contraria che l’apparente cedente/prestatore non è un mero soggetto (fittiziamente) interposto e che l’operazione è stata realmente conclusa con esso, non essendo tuttavia sufficiente a tale scopo la regolarità della documentazione contabile esibita e la mera dimostrazione che la merce sia stata effettivamente consegnata o che sia stato effettivamente versato il corrispettivo, trattandosi di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l’estraneità alla frode.
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