Con l’ordinanza 380 del 10 01.2017, la Corte di Cassazione ribadisce “la necessità che l’iscrizione ipotecaria debba essere preceduta da una comunicazione preventiva che consenta al contribuente d’interloquire in materia, in ragione della natura dell’iscrizione ipotecaria quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario (cfr., più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2016, n. 17612; Cass. sez. 6-5, ord. 19 febbraio 2016, n. 3316), specificando altresì come – laddove nella pur formalmente denunciata violazione di una disposizione nella fattispecie inapplicabile, quale il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, il contribuente si sia nei fatti doluto di non essere stato posto in condizione di far valere preventivamente le proprie difese all’assoggettamento del proprio patrimonio al vincolo costituito dall’iscrizione ipotecaria – rientri nel potere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti l’utilizzazione della normativa che ad essi specificamente si attagli (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 15 aprile 2016, n. 7605; Cass. sez. 6-5, 23 novembre 2015, n. 23875)”.
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