La Corte Costituzionale con al sentenza 114 del 2018 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall’art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 del codice di procedura civile;
File allegati
-
pronuncia_114_2018 89 KB
Articoli correlati
- 29 Luglio 2025
- 0
- 44177
La Corte di giustizia di Catania sull’impugnabilità dello scarto del credito di…
- 5 Febbraio 2025
- 0
- 59113


