Con la sentenza n. 17727, depositata in data 29 aprile 2019, la Cassazione ha stabilito che il liquidatore non risponde per l’omesso versamento di imposte dovute in costanza della sua carica ove vi sia l’impossibilità di effettuare i pagamenti per assenza di risorse e per tale circostanza non possa essergli mosso alcun rimprovero. Con tale decisione si da continuità ad un recente orientamento più favorevole all’imputato in casi come quello di specie.
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