Lo Studio Cacopardo segue la prima transazione fiscale.

Lo scorso 22 maggio è caduto uno degli ultimi tabù sull’indisponibilità della pretesa tributaria.
L’Agenzia delle Entrate Ufficio locale di Catania, su espresso parere della DRE Sicilia, ha sottoscritto con la Sidep spa, la prima transazione fiscale prevista dall’art. 182 ter legge fallimentare.

La norma, introdotta a decorrere dallo scorso 16 luglio 2006 e nella più ampia riforma della disciplina delle procedure concorsuali, prevede che nell’ambito del concordato preventivo “il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali.
La proposta può prevedere la dilazione del pagamento” ed il credito tributario garantito da privilegio non può subire un trattamento deteriore rispetto a quello offerto ai creditori che hanno una posizione giuridica analoga od inferiore a quella dell’Agenzia.

La proposta riguarda tutti i crediti sia quelli ancora non iscritti a ruolo che già iscritti.
Quanto ai primi, “l’adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell’ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori”.
In maniera analoga, relativamente ai tributi iscritti a ruolo, il concessionario del servizio di riscossione provvede ad esprimere il proprio voto, “su indicazione del direttore dell’ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale”.

Nel caso specifico la transazione prevede il pagamento in otto rate semestrali delle imposte al privilegio ed il passaggio al chirografo delle sanzioni e degli interessi altrimenti inserite al privilegio, ed il loro pagamento rateale e parziale nella misura massima del 25 %.

L’Avv. Gaetano Franchina, che ha seguito la procedura di concordato per conto della società, ha ritenuto di presentare l’istanza di transazione anche non contestualmente alla proposta di concordato, ritenendo che l’entrata in vigore della norma successivamente all’avvio del concordato, consentisse la presentazione della domanda di transazione fiscale anche in un procedimento di concordato preventivo già avviato al 16.07.2006.

L’Avv. Sergio Cacopardo, che ha assistito la società nella transazione fiscale, raccoglie con favore come anche in materia tributaria, e più in generale in tutto il diritto pubblico, si assista ad una sempre crescente valorizzazione di atti strutturati su moduli di stampo privatistico e segnala come, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, per certi versi autotutela negativa, tutte le forme parametriche e predeterminate di accertamento e determinazione del reddito: siano tutte ipotesi che documentano, come nel tempo si vanno rafforzando le ipotesi di accordi tra Fisco e contribuenti per giungere a determinazioni concordate delle pretese tributarie, minando sempre di più i principi che parevano inossidabili di indisponibilità dell’obbligazione tributaria e di vincolatività dell’azione amministrativa in materia tributaria.

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