Le SSUU della Corte di Cassazione con la sentenza 16293 del 20.03.2007 depositata il 24.07.2007, tornano sull’impugnabilità dell’avviso bonario e più in generale sull’oggetto del processo tributario affermando che “Ai fini dell’accesso alla giurisdizione tributaria debbono essere qualificati come avvisi di accertamento o di liquidazione di un tributo tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, compiuta e non condizionata, ancorché tale comunicazione si concluda non con una formale intimazione al pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito “bonario” a versare quanto dovuto.
Non sono invece immediatamente impugnabili le comunicazioni che contengano (come, ad esempio, quelle previste dal comma 3 dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e dal comma 3 dell’art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972) un “invito” a fornire “eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi”, le quali manifestano una volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata in un atto definitivo cancellabile solo in via di autotutela o attraverso l’intervento del giudice.
Rientra nella competenza del giudice tributario (così come delineata dall’art 7 del D.Lgs. n. 546/1992) valutare l’illegittimità degli atti amministrativi generali al limitato fine di decidere la controversia relativa ad uno specifico rapporto tributario, e senza poter procedere all’annullamento dell’atto generale“


