Un fornitore che in buona fede, sulla base di un documento di trasporto, ritenga di aver spedito in un altro Stato europeo la propria merce non può essere chiamato in un secondo momento dall’Erario del proprio Paese a versare l’Iva su quei prodotti, se poi si scopre che i documenti erano falsi e che l’acquirente intendeva frodare il Fisco.
È questa la più importante conclusione della Corte di giustizia Ue, scaturita dalla sentenza sul caso «Teleos e altri» (causa C-409/04), emessa ieri con altri due verdetti sull’Iva intracomunitaria: «Collée» (causa C-146/05) e «Twoh International» (causa C-184/05).
Negli ambienti dei trader internazionali era molto attesa la sentenza «Teleos e altri», soprattutto per verificare il peso che sarebbe stato attribuito alla buona fede del venditore.
E vi è stato più di qualche sospiro di sollievo per il pronunciamento degli eurogiudici che ha riconosciuto un’ampia tutela dei diritti del contribuente, a fronte di pretese erariali ritenuti infondate.
Sotto esame era il caso dell’azienda inglese Teleos e di altri 13 venditori all’ingrosso di telefoni cellulari che ritenevano ingiustificata la richiesta del versamento dell’Iva da parte del Fisco inglese, per una frode commessa dall’acquirente.
Nel 2002 le 14 imprese avevano venduto alla Total Telecom Espana prodotti che, secondo i contratti di vendita, dovevano essere destinati a Francia e Spagna, con clausola «franco fabbrica», che ne prevedeva la messa a disposizione all’acquirente presso dei magazzini in Gran Bretagna.
Per ciascuna transazione i venditori ottenevano lettere di consegna, con descrizione dei beni, indirizzo di destinazione, nome del conducente e immatricolazione dei veicoli usati per il trasporto.
Documenti utilizzati dalle aziende venditrici come prova di esportazione fuori dal Regno Unito e quindi per esentare dall’Iva le transazioni.
Ma gli ispettori del Fisco inglese avrebbero poi accertato che vari dati dei documenti di trasporto erano falsi, giungendo alla conclusione che i telefoni non avevano mai lasciato il Regno Unito.
Dall’Erario inglese era quindi partita la richiesta del recupero dell’Iva per vari milioni di sterline, pur riconoscendo che Teleos e gli altri 13 fornitori non erano in alcun modo coinvolti nella frode.
Esprimendosi su richiesta della High Court of Justice, la Corte Ue è giunta alla conclusione che la richiesta del Fisco inglese è però da ritenere ingiustificata, se il fornitore «ha agito in buona fede e ha presentato prove giustificanti prima facie il suo diritto all’esenzione».
I giudici comunitari hanno anche stabilito che i beni sono da considerarsi «spediti», solo quando il fornitore prova che sono stati spediti o trasportati in un altro Stato membro (ma in questo caso si trattava di prove contraffatte) e che l’eventuale dichiarazione dell’acquirente alle autorità tributarie del proprio Paese può costituire prova supplementare, ma non determinante, per l’esenzione dall’Iva.
Nel caso «Collée», la Corte europea si è poi espressa sul caso di un impresa tedesca che aveva venduto 20 automobili a un concessionario belga, utilizzando però fittiziamente un intermediario tedesco della propria zona, in quanto per motivi di esclusività territoriale aveva diritto alla provvigione solo per vendite nel proprio distretto.
L’esenzione dall’Iva era però stata negata dal Fisco tedesco, sebbene una cessione intracomunitaria fosse poi avvenuta, perché le prove erano pervenute fuori dai termini.
Anche in questo caso i giudici europei hanno ritenuto infondate le pretese dell’Erario tedesco, istruendo il giudice nazionale a prendere in considerazione l’occultamento iniziale della transazione intracomunitaria soltanto nel caso questa comporti un rischio di perdite di entrate fiscali.Infine nel caso «Twoh International » i giudici europei han-nostabilitocheleautoritàtribu-tariedelloStatodipartenzadel-lemerci non sono tenute a chiedere le prove di una cessione intracomuntaria allo Stato Ue d’arrivo, a fronte di una richiesta del fornitore (che nel caso specifico non era in grado di fornirle in proprio).


