Importante sentenza in materia di accertamento induttivo basato sulle percentuali di ricarico e sugli studi settore.

Importante sentenza della Corte di Cassazione in materia di accertamento induttivo basato sulle percentuali di ricarico. Tale snetenza assume un foprte rilievo anche in materia di accertamenti basati sugli studi di settore dfato che la Suprema Corte afferma che che, l’utilizzazione delle percentuali di ricarico, risultanti dalle medie di settore, da sole sonoinsufficienti a fornire materia presuntiva idonea all’inversione dell’onere probatorio per il contribuente, ove la, stesso, non sia ulteriormente assistiti, da altri elementi, di segno convergente, idonei ad escludere la natura marginale dell’impresa.
Con la sentenza num. 22938/07 depositata il 30.10.2007 la V sezione della Corte di cassazione afferma che “con la sentenza n. 26388 del 2005, questa stessa sezione ha affermato il principio di diritto a termini del quale, «in presenza di scritture contabili formalmente corrette, non è sufficiente, ai fini dell’accertamento di un maggior reddito d’impresa, il solo rilievo dell’applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di  appartenenza -posto che le medie di settore non costituiscono un «fatto noto», storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, quello ignoto da provare, ma soltanto il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei, risultando quindi inidonee, di per sé stesse, ad integrare gli estremi di una prova per presunzioni -, ma occorre, invece, che risulti qualche  elemento ulteriore -tra cui anche l’abnormità e l’irragionevolezza della difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media di settore – incidente sull’attendibilità complessiva della dichiarazione, ovverosia la concreta ricorrenza di circostanze gravi, precise e concordanti»;che tale decisione aveva fatto seguito, sia pure in materia di Iva, quella n. 641 del 2006 e secondo la quale: «l’infedeltà dei dati indicati nella dichiarazione, che può anche essere indirettamente desunta sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), non può essere inferita dalla sola circostanza costituita dal fatto che la percentuale di ricarico applicata sul costo della merce venduta è notevolmente inferiore a quella media, riscontrabile nel settore specifico di attività in aziende similari, in quanto “le medie di settore” non integrano un fatto noto, storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, quello  “ignoto”, costituente l’oggetto del thema probandum, ma il risultato di una extrapolazione statistica di una pluralità di dati che fissa una regola di esperienza, in base alla quale poter ritenere statisticamente meno frequenti i casi che si allontanano dai valori medi, rispetto a quelli che si avvicinano»; che il richiamo a tale regola di esperienza non comporta neppure un’inversione dell’onere della prova, addossando al contribuente quello di dimostrare le ragioni specifiche della divergenza dei propri dati da quelli medi, perché nelle fattispecie normative previste
(nella specie: dagli artt. 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972) l’infedeltà della dichiarazione costituisce la premessa stessa del sorgere del potere di accertamento induttivo;
che tale indirizzo è stato ulteriormente ribadito dalla decisione n. 7914 del 2007 che, con riguardo all’accertamento induttivo del reddito d’impresa, ha affermato il principio secondo cui,
«ai fini della determinazione della percentuale di ricarico, i valori percentuali medi del settore non rappresentano un fatto noto storicamente provato, ma costituiscono il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei: essi, pertanto, non integrano presunzioni gravi, precise e concordanti, ma una semplice regola di esperienza, che se non consente, in mancanza di ulteriori elementi, di presumere l’esistenza di attività non dichiarate, può tuttavia essere utilizzata per determinare il reddito nell’ipotesi di cui all’art. 41, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che, derogando alle disposizioni di cui al primo comma, permette all’Ufficio di ricostruire il reddito anche sulla base di presunzioni prive degli anzidetti caratteri»;
che, in conclusione, l’utilizzazione delle percentuali di ricarico, risultanti dalle medie di settore, da sole sonoinsufficienti a fornire materia presuntiva idonea all’inversione dell’onere probatorio per il contribuente, ove la, stesso, non sia ulteriormente assistiti, da altri elementi, di segno convergente, idonei ad escludere la natura marginale dell’impresa (o del professionista) considerato, in rapporto alle condizioni relative all’area geografica, all’area urbana o a quella periferica, alla tipologia dell’esercizio, alle condizioni personali di chi svolge l’attività esaminata, a campioni di prodotto di particolare significato, ecc.; che,      infatti,laddove           (come nella specie)      la contabilità    sia        formalmente    corretta, il solo scostamento dalla media di settore ha un debole significato indiziario, ove non corroborato da altri elementi significativi e convergenti; che, tale non può dirsi la mancata risposta alle richieste svolte in sede procedimentale amministrativa, allo stesso modo di come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la forza probatoria dei risultati dell’accertamento fiscale compiuti dall’ente impositore non sono inficiati per il semplice fatto dalla mancata convocazione del contribuente
(Cassazione, sent. nn. 14675 del 2006, 6232 del 2003, 8422 del 2002, 4273 e 3128 del 2001, 9946 del 2000, ecc.)”

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