La variazione anagrafica ha effetto immediato ai fini delle notificazioni tributarie.

La Corte di Cassazione con al sentenza del 5.11.2008 n. 26542 ha stablito che per effetto della sentenza n. 360/2003 della Corte costituzionale, ai fini delle notificazioni, le variazioni e modificazioni dell’indirizzo del contribuente hanno effetto dal momento stesso dell’avvenuta variazione anagrafica e non (come previsto dall’originario testo dell’art. 60, ultimo comma, D.P.R. n. 600/1973) dal 60° giorno successivo.

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