La Cassazione con la sentenza del 20.02.2009 n. 4129 afferma che ai fini del condono rileva il contenuto sostanziale dell’atto impugnato, non la sua qualificazione formale. La Corte precisa che l’atto deve essere esaminato nei suoi contenuti essenziali ed effettivi, che esprimono il potere impositivo dell’Amministrazione, la cui contestazione integra una controversia effettiva e non apparente sui contenuti dell’obbligazione tributaria.
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