La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17572 del 29.07.2009 torna sull’onere probatorio in materia di fatture per operazioni inesistenti ed afferma che “Nel caso, l’ anticipata infondatezza del ricorso della amministrazioni pubbliche discende dal rilievo che, come riportato, le ricorrenti – a fronte
(1) delle affermazioni del giudice di appello secondo cui da una «attenta lettura del verbale della GG. FF.» si evince che «il rappresentante della Euro Utensili»
(a) «cade spesso in contraddizione» e
(b) «nega, dopo averla citata, di avere effettuato alcun trasporto di materiale all’ Aeromeccanica, nonostante che sulle bolle di accompagnamento della merce esibite dalla ditta ricorrente compaia la sua firma» e
(2) della constatazione (tratta dall’ esame del «corposo e dettagliato fascicolo» della contribuente), da parte dello stesso giudice, che
(a) «la merce acquistata dall’ Euro Utensili è stata utilizzata per la fabbricazione di impianti per diverse ditte; dettagliando per ogni impiego iI materiale utilizzato, che coincide con quello acquistato dall’ Euro Utensili»,
(b) «i pagamenti sono stati effettuati tramite banca ed a varie scadenze, modalità impensabili in presenza di fatture fittizie» e
(c) «nella contabilità della Euro Utensili è stata trovata una fattura mai ricevuta ed evidentemente non contabilizzata dalla ricorrente procedura incomprensibile per una ditta che utilizzerebbe fatture fasulle per gonfiare i costi» – non evidenziano nessun contrasto logico in tali affermazioni né deducono la esistenza di altri, concreti e specifici, elementi di fatto, riferibili e/o ricollegabili alla società intimata, il cui esame avrebbe potuto determinare una decisione della controversia diversa da quella accolta nella sentenza impugnata.
In particolare le ricorrenti non indicano quali siano gli elementi di fatto dai quali si dovrebbe dedurre la assunta «carenza di qualsiasi struttura organizzativa, logistica, amministrativa e commerciale idonea a consentire la concreta effettuazione delle operazioni contestate» da parte della società fornitrice né espongono i concreti dati fattuali che sarebbero emersi dalla «documentazione bancaria riferibile alla Euro Utensili Metalli s.a.s.», dai quali risulterebbe la «sostanziale equivalenza tra i totali delle movimentazioni di dare e di avere» (« equivalenza spiegabile, a fronte del fatto che la società aveva effettuato pochi acquisti, con ritorni di danaro ai clienti della società che hanno pagato in tutto o in parte le fatture ricevute»): specificamente, poi e comunque, 1′ Agenzia ed il Ministero non spiegano perché da quei fatti (pur indicati del tutto genericamente) si trarrebbero elementi, forniti dei requisiti di “gravità, precisione e concordanza” richiesti dall’ art. 2727 cod. civ., idonei a fondare la presunzione di «inesistenza» di quelle «operazioni» (peraltro mai indicate) tra la contribuente e quella società, su cui si fonda 1′ accertamento contestato dalla s.a.s. Aeromeccanica Colombo“.


