La Corte di Cassazione con la sentenza del 20.01.2011 n. 1219 ha affermato che ” econdo principi costantemente affermati da questa Corte (Cass. 15451 del 2010, conforme a S.U. n. 9669 del 2009 e n. 7388 del 2007; Casso n. 11457 del 2010) che, in ordine all’impugnabilità del diniego di autotutela, ha ritenuto che
” Il contribuente che richiede all’Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto.
Ne consegue che contro il diniego dell’Amministrazione di procedere all’esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria” In effetti non è dato al giudice tributario di invadere la sfera discrezionale collegata ed esercitata dalla Pubblica Amministrazione nell’ esercizio del potere di annullamento del!’ atto amministrativo in autotutela, pena il superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima.
E tanto spiega perché non possa ritenersi che tale potere di annullamento dell’ atto in autotutela costituisca un mezzo di tutela del contribuente, sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non siano stati esperiti, anche se lo stesso finisce con l’incidere sul rapporto tributario e, quindi, sulla posizione giuridica del contribuente.
Ha pertanto errato il giudice dell’ appello che, in violazione dei principi sopraesposti, ha affermato ” si ritiene applicabile al caso in esame il principio di autotutela” e ne ha fatto discendere un obbligo per la amministrazione, una volta verificata l’ infondatezza della pretesa tributaria,” di ritirarla o di ridurla. “


