La riproponibilità dell’appello depositato tardivamente.

Con la sentenza in commento, la Commissione tributaria regionale della Sicilia sezione staccata di Catania si pronuncia su una questione processuale di indubbio interesse ovverosia se è riproponibile un atto di appello non ancora dichiarato inammissibile e nel rispetto del termine di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c. ovvero entro un anno dalla pubblicazione della sentenza senza tenere conto del momento in cui è stato presentato il primo appello inammissibile.

 

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