La Cassazione con la sentenza n. 18009 del 19.10.2012 ha affermato che è ammessa in detrazione l’IVA relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, laddove il contribuente cessionario provi che non sapeva o non poteva sapere di partecipare ad un’operazione fraudolenta. Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, la società contribuente non poteva conoscere la qualità di cartiera della società cedente, in quanto quest’ultima era dotata di una struttura – in termini di personale, mezzi di trasporto, uffici – che non rendeva conoscibile a terzi il carattere fraudolento delle operazioni.


