Ancora sulla deducibilità delle fatture soggettivamente inesistenti

La Cassazione con la sentenza n. 12503 del 22.05.2013 ha affermato che i costi che derivano da fatture soggettivamente inesistenti  sono dedudibili  anche quando il soggetto fiscale che ne ha usufruito ha partecipato in maniera consapevole al reato.I Giudici, controvertendo le doglianze dell’Agenzia delle entrate,hanno argomentato la loro decisione sostenendo che il decidente, in merito alla deducibilità dei costi,  è chiamato solo a verificarne l’inerenza, la competenza, l’effettività e la certezza anche se riferiti a fatture soggettivamente inesistenti. Ciò in forza della nuova normativa introdotta dall’art. 8 del Dl Semplificazioni n° 16 del 2012, che ha rivisitato integralmente il comma 4-bis dell’art. 14 L. 537/1993 riguardo la deducibilità dei costi da reato.La nuova norma  prevede, infatti, che “non sono deducibili i costi direttamente derivanti da un reato tributario”, utilizzati per compiere atti ricondubili a delitti colposi, sicchè – nel caso di specie – posto che le fatture erano soggettivamente inesistenti, ma relative a beni realmente acquistati, e non si riferivano a costi propedeutici al compimento di atti illeciti, ne è stata ammessa la deducibilità. Resta fermo il dovuto controllo che gli stessi abbiano i requisiti pe la qualificazione di elementi negativi di reddito, nel rispetto del TUIR, quali i su richiamati requisiti dell’inerenza, la competenza, l’effettività  e la certezza.

Share
0

Articoli correlati

Studio Legale Cacopardo
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza cookie per offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.