L’Agenzia delle Entrate ha esaminato le modifiche apportate dal DLgs. 209/2023 agli artt. 2 e 73 del TUIR, rispettivamente in tema di residenza delle persone fisiche e delle società, applicabili dall’1.1.2024.
Per quanto riguarda le persone fisiche, viene, tra l’altro, confermato che i quattro criteri di collegamento (residenza civilistica, domicilio, presenza fisica e iscrizione anagrafica) siano tra loro alternativi; inoltre, ai fini del computo della maggior parte del periodo di imposta, si ha riguardo anche a periodi non consecutivi nel corso dell’anno, non essendo necessario che i criteri di collegamento ricorrano in modo continuativo e ininterrotto.
In merito alla nuova nozione di domicilio (luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona) sono fornite esemplificazioni circa le condotte con cui le persone possono manifestare la volontà di mantenere un legame effettivo con il territorio italiano.
Per le società e gli enti, la novità commentate dalla circolare riguardano l’espunzione del criterio dell’oggetto principale e la nuova declinazione di sede dell’amministrazione in “sede di direzione effettiva” e della “gestione ordinaria in via principale”.