La Cassazione sull’integrazione dei motivi dell’accertamento in sede processuale

La Corte di Cassazione Sez. V, con la sentenza del 04-03-2016, n. 4327, ha ribadito come la motivazione di un atto tributario possegga il carattere della immodificabilità, a tutela del diritto di difesa del contribuente. Ne consegue che, all’Ufficio impositore, è preclusa la possibilità di mutare (in ispecie, con integrazioni) le ragioni delle riprese fiscali, dovendosi misurare, le parti contrapposte in giudizio, entro i confini tracciati dalla motivazione del provvedimento e dalle censure espresse in ricorso.

Share
0
Studio Legale Cacopardo
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza cookie per offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.