La Corte di Cassazione Sez. V, con la sentenza del 04-03-2016, n. 4327, ha ribadito come la motivazione di un atto tributario possegga il carattere della immodificabilità, a tutela del diritto di difesa del contribuente. Ne consegue che, all’Ufficio impositore, è preclusa la possibilità di mutare (in ispecie, con integrazioni) le ragioni delle riprese fiscali, dovendosi misurare, le parti contrapposte in giudizio, entro i confini tracciati dalla motivazione del provvedimento e dalle censure espresse in ricorso.
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