Necessaria l’autorizzazione del PM anche per l’accesso nella pertinenza dell’abitazione.

La Corte di Cassazione con la sentenza del 4.11.2008 n. 26454ha statuito che non sono utilizzabili, in quanto non preceduti dall’autorizzazione del P.M. , gli atti compiuti dagli agenti della Finanza atteso che – nella fattispecie – uno dei locali in cui l’attività dell’impresa viene svolta si trova sotto l’abitazione del contribuente; costituendone pertinenza, il provvedimento autorizzatorio preventivo è necessario, pena l’inutilizzabilità degli atti di verifica.

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