La Corte di Cassazione con la sentenza del 4.11.2008 n. 26454ha statuito che non sono utilizzabili, in quanto non preceduti dall’autorizzazione del P.M. , gli atti compiuti dagli agenti della Finanza atteso che – nella fattispecie – uno dei locali in cui l’attività dell’impresa viene svolta si trova sotto l’abitazione del contribuente; costituendone pertinenza, il provvedimento autorizzatorio preventivo è necessario, pena l’inutilizzabilità degli atti di verifica.
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