La sentenza n. 21 del 24.04.2008della Comm. trib. reg. Piemonte stabilisce che l’avviso di accertamento è illegittimo se la verifica non ha rilevato violazioni sostanziali in ordine alla contabilità tenuta dal contribuente e le dichiarazioni dei redditi risultano in linea con quanto emerge dagli studi di settore. Non è legittimo, infatti, operare una verifica del reddito del contribuente sulla sola scorta di una ricostruzione induttiva dei ricarichi, peraltro oggettivamente contestati dallo stesso ricorrente, all’interno dell’attività.
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