La corte di Cassazione con ordinanza del 4-01-2016, n. 25 ha statuito che in tema di imposta di registro, per la fruizione dei benefici “prima casa”, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, è necessario che il compratore vi trasferisca la residenza, rilevante ai fini del godimento dell’agevolazione, entro il termine di 18 mesi dall’acquisto. Detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il Fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell’adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento. Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall’agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell’acquisto.
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