Anche se l’avviamento è accertato in via defintiva ai fini dell’imposta di registro ciò non rileva ai fini dlle imposte sui redditi.

Con l’ordinanza del 24.03.2010 n. 7023 la Corte di Cassazione ha rilevato che il valore dell’avviamento accertato in via defintitiva ai fini dell’imposta di regsitro non è immediatamente applicabile ai fini delle imposte sui redditi.

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