La Corte di Cassazione con ordinanza 15 aprile 2016 n. 7598 afferma che “la inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni, di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, per la emanazione dell’avviso di accertamento, determina di per sé la illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, in quanto l’anzidetto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale. Resta salva, tuttavia, l’ipotesi in cui ricorrono specifiche ragioni di urgenza riferite al rapporto tributario controverso, le quali non possono identificarsi nell’imminente spirare del termine di decadenza. Ed ancorali, “l’Amministrazione finanziaria, ove alleghi l’imminente scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento al fine di contrastare l’eccezione di nullità per inosservanza della L. 31 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, ha l’onere di specificare e dimostrare, in conformità del principio di vicinanza del fatto da provare, che ciò non sia dipeso dalla sua incuria, negligenza o inefficienza, ma da ragioni che hanno impedito il tempestivo ed ordinato svolgimento delle attività di controllo entro il sessantesimo giorno antecedente la chiusura delle operazioni, come, ad esempio, nuovi fatti emersi nel corso delle indagini fiscali o di procedimenti penali svolti nei confronti di terzi, eventi eccezionali che hanno inciso sull’assetto organizzativo o sulla regolare programmazione dell’attività degli uffici, condotte dolose o pretestuose o volutamente dilatorie del contribuente sottoposto a verifica” (Cass. 25759/2014); in particolare, inoltre, è stato precisato che le dette specifiche ragioni di urgenza, riferite al rapporto tributario controverso “non possono identificarsi nell’imminente spirare del termine di decadenza di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, che comporterebbe anche la convalida, in via generalizzata, di tutti gli atti in scadenza, mentre, per contro, è dovere dell’amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale” (Cass. 2592/2014); nè può ritenersi che l’Agenzia non risponda del ritardo con il quale le è stato trasmesso il pvc di verifica da parte degli organi accertatori, atteso che è l’amministrazione finanziaria nel suo complesso che deve attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale”.
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