La Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 27 giugno 2011, n. 14034 ha statuito che “Secondo i principi generali in materia di onere della prova, l’esistenza delle operazioni in relazione alle quali il contribuente assuma di aver versato l’Iva, invocando il diritto alla relativa detrazione, deve essere provata da chi intenda esercitare quel diritto, ma a tal fine è sufficiente il possesso della fattura emessa dal soggetto che ha eseguito la prestazione, regolarmente annotata nell’apposito registro tenuto dal beneficiario della stessa.
Ed infatti secondo consolidata giurisprudenza di legittimità:”La deducibilità dell’imposta pagata per l’acquisizione di beni o servizi inerenti all’esercizio dell’impresa, prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, postula che il contribuente sia in possesso delle relative fatture, le annoti nell’apposito registro (art. 25), e conservi le une e l’altro, gravando su esso contribuente l’onere di produrre la documentazione contabile legittimante la detrazione (Cass. 21.12.2005, n. 28333; cfr. Cass. 12.12.2005, n. 27341,che afferma:
“In tema di Iva, la fattura è documento idoneo a documentare un costo dell’impresa, come si evince chiaramente dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, che ne disciplina il contenuto, prescrivendo tra l’altro l’indicazione dell’oggetto e del corrispettivo di ogni operazione commerciale.
Pertanto, nella ipotesi di fatture che l’amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l’operazione è effettiva, ma spetta all’amministrazione, che adduce la falsità del documento e quindi l’esistenza di un maggiore imponibile, provare che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stataposta in essere”; ed ancora Cass. 23.9.2005 n. 18710).…alla stregua della copiosa giurisprudenza innanzi richiamata, è dunque solo quando il contribuente sia in grado di produrre fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, che si ribalta su di essa l’onere di provare che le operazioni sottostanti in realtà non sono state mai poste in essere, ed allo stesso tempo è solo se l’amministrazione fornisca validi elementi – alla stregua del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2, – per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni (anche solo parzialmente) fittizie, che passerà nuovamente sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate (v. Cass. 21.4.2010, n. 9476; 11.6.2008, n. 15395; 19.10.2007, n. 21953; 12.12.2005, n. 27341)“.


