E’ nullo il c.d. “accertamento anticipato” a cui non può derogarsi anche se il contribuente ha già presentato delle sue osservazioni. La facoltà prevista dall’art. 12, co. 7, L. n. 212/2000 continua a sussistere fino allo spirare del termine dei 60 gg. entro i quali il contribuente può presentare nuove memorie difensive.
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