Circolare INPS sugli eventi sismici.

Con la circolare del 21.05.2008 n. 62 l’Inps fornisce le istruzioni per la definizione agevolata del pagamento dei contributi sospesi a seguito del sisma di Catania 2002, in relazione al differimento al 30 giugno 2008 del termine di recupero, disposto dall’articolo 36 bis della legge 31/2008.
Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione, attualizzando il debito alla data del versamento. I conteggi necessari all’attualizzazione devono essere effettuati utilizzando i seguenti coefficienti (per 1 euro di capitale):

  • 1,027561644 per pagamento effettuato entro il 30 giugno 2008
  • 1,030109589 per pagamento effettuato entro il 31 luglio 2008.

Il capitale attualizzato può essere versato anche applicando l’istituto del ravvedimento operoso entro i successivi 30 giorni: la posizione contributiva può essere sanata versando:

  • entro il 30 giugno 2008 solo l’importo attualizzato con l’applicazione del coefficiente
  • entro il 31 luglio 2008 versando lo stesso importo maggiorato del 3,75%.

Il mancato pagamento entro tali termini comporta la decadenza dal beneficio e il recupero dell’intero capitale aumentato delle sanzioni civili, calcolate a decorrere dall’ultima rata pagata nei termini, al tasso previsto per la morosità.

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