Con la sentenza 21102 del 6.08. 2008 la Corte i Cassazione conferma il proprio orientamento secondo cui i n tema di IVA, ove il contribuente fruisca di un credito di imposta per un determinato anno, se omette di riportarlo nella dichiarazione relativa all’anno successivo non perde il diritto alla detrazione, atteso che la decadenza dallo stesso è comminata dal D.P.R. 633/1972, art. 28 comma 4, soltanto per il caso in cui il credito non sia indicato nella prima dichiarazione utile, e che caratteristica dell’istituto della decadenza è la salvezza del diritto a seguito del compimento nei termini dell’attività richiesta da parte dell’interessato, a differenza della prescrizione.
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