Il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo se espressamente previsto dalla legge per i tributi non armonizzati: nel nostro ordinamento ciò avviene solo in caso di accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente. Per i tributi armonizzati, come l’Iva, l’assenza del contraddittorio endoprocedimentale comporta invece la nullità del conseguente atto impositivo, semprechè il contribuente fornisca elementi idonei a superare la c.d. “prova di resistenza”. Questi i principi contenuti nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 9496, depositata il 22 magio 2020.
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9496/2020 256 KB
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