La Cass. civ. Sez. V, con la sentenza , 30-10-2013, n. 24430 afferma che “Nella frode carosello, quindi, possono riscontrarsi, nei vari passaggi, sia fatturazioni per operazioni oggettivamente inesistenti, sia fatturazioni per operazioni solo soggettivamente inesistenti. E può anche accadere che un singolo operatore, che abbia realmente acquistato la mercè da un fornitore formalmente effettivo, sia inconsapevole di essere stato inserito in un circuito fraudolento ideato da altri. Spetterà pertanto all’Amministrazione, in base ai principi sopra enunciati, l’onere di provare gli elementi di fatto che concretizzano la frode, nonchè la partecipazione ad essa, o la consapevolezza di essa, da parte del contribuente (Cass. nn. 10414 del 2011, 15741 del 2012, 6229 del 2013)”.
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