La Corte di Cassazione con sentenza del 17 novembre 2010, n. 23177 afferma che “La dichiarazione annuale del contribuente rappresenta un atto fondamentale nel rapporto tra cittadino ed Amministrazione finanziaria, ma non costituisce il titolo dell’obbligazione tributaria, che resta esclusivamente riconducibile alla legge. Invero “un’imposta non può dirsi dovuta solo perché dichiarata” ed ancora “l’obbligazione tributaria è obbligazione legale, nel senso che … un’imposta non può dirsi dovuta solo perchè dichiarata”; e che perciò “Il contribuente deve essere ammesso a correggere ogni tipo di errore”. Ciò equivale ad affermare che anche il ravvedimento operoso, come la stessa dichiarazione dei redditi (Cass. nn. 29738/2008, 4238/2004) o dell’IVA (Cass. nn. 3904/2004, 18774/2003) e come ogni altra dichiarazione del contribuente (Cass. n. 1128/2009), è ritrattabile o modificabile, nella misura in cui è affetto da errore, non essendo lo stesso contribuente tenuto a pagare più di quanto deve rimanere per legge a suo carico.


