Emissione di fatture per operazioni inesistenti: indizi gravi, precisi e concordanti

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9448 dell’8.03.2016 ha rilevato che in materia di reati tributari, gli indizi di colpevolezza devono corrispondere a dati di fatto certi – e, pertanto, non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza – e devono essere gravi – cioè in grado di esprimere elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto -, precisi – cioè non equivoci – e concordanti – cioè convergenti verso l’identico risultato – e tutti gli elencati requisiti devono rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che in mancanza anche di uno solo di essi gli indizi non possono assurgere al rango di prova idonea a fondare la responsabilità penale.

Non può quindi evincersi l’inesistenza delle operazioni se non vi sono indizi idonei, quali l’assenza di struttura aziendale, ovvero la mancanza di attività imprenditoriale, od ancora l’assenza di una qualche reale utilità per le prestazioni apparentemente eseguite, che sono i tipici indici sintomatici della fittizietà delle operazioni documentate dalle fatture emesse da una società a favore dell’altra e della natura meramente cartolare e non reale della attività svolta dalla società emittente.

Del tutto priva di valore indiziario è, invece, la circostanza che i soggetti coinvolti non abbiano spiegato il contenuto delle attività commerciali sottese alle fatture ipoteticamente connesse ad operazioni inesistenti, posto che attribuire natura indiziante a detto comportamento, indipendentemente dall’esistenza di altri validi elementi di giudizio a loro carico, porterebbe ad un’inammissibile inversione dell’onere della prova, di tal che dovrebbe essere l’imputato a fornire la prova della causalità delle documentazioni emesse e non la pubblica accusa ad addurre gli elementi, convincenti, idonei a dimostrarne la fittizietà.

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Studio Legale Cacopardo
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