Con l’ordinanza 2231 del 30 gennaio 2018 la Corte di Cassazione ha statuito che “L’acquirente di un immobile, al quale sia stato notificato avviso di liquidazione dell’imposta di registro, sul presupposto che il valore dichiarato nell’atto fosse inferiore a quello reale, può – impugnando il suddetto avviso di liquidazione – opporre all’erario il giudicato riduttivo del maggior valore ottenuto dal venditore (coobbligato in solido con l’acquirente), anche se non abbia impugnato l’avviso di rettifica propedeutico a quello di liquidazione, ed ancorché egli abbia pagato la pretesa imposta non per spontanea adesione alla pretesa tributaria, solo in quest’ultimo caso essendo irripetibile quanto versato (Cass., 25 febbraio 2011, n.4641; Cass., 19 marzo 2008, n. 7334; Cass., 22 maggio 2006, n. 12014)”.
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2231 31 01 2018 153 KB
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