Estratti a ruolo facoltativamente impugnabili

La V sezione della Corte di Cassazione con la sentenza 1302 del 19.01.2018 ha statuito che “la conoscenza della iscrizione, acquisita mediante l’estratto di ruolo «non comporta l’onere bensì solo la facoltà dell’impugnazione, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare successivamente, in ipotesi dopo la notifica di un atto “tipico”, la pretesa della quale il contribuente sia venuto a conoscenza (eventualmente attraverso un atto “atipico”, in quanto ad esempio non manifestato in forma “autoritativa” oppure privo delle indicazioni previste dal secondo comma dell’articolo 19 citato (Cass., S.U., n. 19704/2015)“. La conoscenza della iscrizione tramite l’estratto di ruolo non impone che la impugnazione sia proposta nel termine di sessanta giorni indicato in tale documento poichè, oltre questo termine, al contribuente è concessa la possibilità di contestare successivamente, in ipotesi dopo la notifica di un atto “tipico” dell’agente della riscossione, la pretesa appresa in un atto “atipico”, espresso in forma non “autoritativa”, quale l’estratto di ruolo. Sul concessionario della riscossione grava sempre l’onere di provare la regolare notificazione della cartella di pagamento posta a base dell’iscrizione contestata nonostante l’art. 26 del D.P.R. n. 600/1973 prescriva l’obbligo di conservazione della prova di tale notificazione solo per il quinquennio successivo alla stessa.

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Studio Legale Cacopardo
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