Fallimento e società di comodo

L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 14 del 15.03.2007 ha escluso che le società dichiarate fallite possano essere qualificate come società di comodo, escludendo definitivamente la paventata necesstià che i curatori presentassero istanze di interpello.

La circoalre infatti chiarisce che “Al pari dei soggetti in amministrazione straordinaria, esclusi espressamente dall’ambito di applicazione della disciplina delle società non operative ai sensi dell’articolo 30, comma 1, ultimo periodo, della legge 23  dicembre  1994, n. 724, si ritiene che anche le società in stato di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa possono ritenersi esonerate dall’onere di presentare l’istanza di disapplicazione.

In considerazione del loro status e delle speciali regole dettate dall’articolo 183 del TUIR per la determinazione del loro reddito, può infatti ritenersi – in deroga alle indicazioni fornite con circolare n. 5 del 2007 – che nei confronti dei  predetti  soggetti  non trovi applicazione la disciplina di cui all’articolo 30 della legge n. 724 del 1994”.

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