Il Concessionario del servizio di riscossione sta in giudizio solo tramite avvocato.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21459 del 9.10.2009 ha affermato che “la società concessionaria non rientra tra i soggetti che, in base alle richiamate norme, hanno titolo a stare in giudizio senza l’ausilio di un difensore abilitato, ci ò sia in base al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 12, sia in base ai principi generali desumibili dall’art. 82 c.p.c.. Infatti, la disposizione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 1, secondo cui “le parti, diverse dall’ufficio del Ministero delle Finanze o dall’ente locale nei cui confronti è proposto ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato” sia per il tenore letterale, sia pure letta in correlazione con il precedente art. 10, a norma del quale “sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l’ufficio del Ministero delle Finanze e l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l’atto impugnato”, induce logicamente ed inequivocamente a ritenere che il Legislatore non abbia inteso introdurre, con riferimento ai soggetti di che trattasi la pretesa deroga al generale obbligo della difesa tecnica, gravante, in via generale, su coloro i quali vogliono agire o resistere in giudizio. Tale obbligo, peraltro, trova ulteriore riscontro normativo nel disposto normativo dell’art. 82 c.p.c. e nei principi elaborati dalla giurisprudenza, laddove la necessità della difesa tecnica viene pacificamente riconosciuta, salvo diverse specifiche previsioni di legge, in tutti i procedimenti contenziosi.
Si tratta, in sostanza, di una lettura costituzionalmente orientata dalle indicate disposizioni, in linea con quella fornita dalla richiamata sentenza n. 22601/04.

Si ritiene, in buona sostanza, che le norme che prevedono casi in cui i soggetti possono stare in giudizio senza difesa tecnica, in quanto poste in deroga ad un generale principio, siano di stretta interpretazione e non giustifichino l’invocata estensione (Cass. n. 27035 del 2005, cit.).
Del resto, il concessionario non puntualizza in ricorso quali siano gli elementi concreti del rapporto concessorio che giustifichino la deroga al generale principio della difesa tecnica, non rilevando, al riguardo, le caratteristiche della società concessionaria (società mista partecipata in maggioranza dall’ente locale).

In accoglimento del ricorso principale, va, dunque, cassata la sentenza impugnata e la causa va rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale, attenendosi ai richiamati principi, ordinerà alla [ … ] di munirsi di difesa tecnica in assegnando termine e, quindi, procederà al riesame, pronunciando sul merito e sulle spese“.

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