Il Consiglio di Stato interviene sull accesso agli atti in materia tributaria e sulla tutela in caso di diniego di autotutela.

Il consiglio di Stato con la sentenza num. 51444 del 21..10.2008 interviene sull’accesso agli atti in materia tributaria ed incidentalmente si pronunzia sulle esigenze di tutela del contribuente avverso il diniego di intervento in autotutela dell’Amministrazione.
Riguardo all’accesso agli atti nella sentenza si afferma che “la inaccessibilità agli atti di cui  trattasi sia temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di “segretezza” nella fase che segue la conclusione del procedimento con l’adozione del procedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo.
Diversamente opinando si perverrebbe alla singolare conclusione che, in uno Stato di diritto, il cittadino possa essere inciso dalla imposizione tributaria – pur nella più lata accezione della “ragion fiscale” – senza neppure conoscere il perchè della imposizione e della relativa quantificazione.
Nè possono rinvenirsi elementi interpretativi in altro senso nella diversità testuale tra l’originario articolo 24 – che stabiliva che “non è comunque ammesso l’accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all’art. 13”, tra i quali erano contemplati anche quelli tributari – e quello introdotto dalla sostituzione operata dall’art. 16 della legge 205/2000, già sopra riportato.

La ratio della modifica – che la difesa erariale individua nella volontà legislativa di estendere, rispetto al passato, la regola della inaccessibilità in campo tributario a tutti i documenti, anche quelli relativi a procedimenti già
conclusi – ben può essere rinvenuta, per converso, nella esigenza di armonizzazione lessicale tra i ridetti articoli.
Del resto, è lo stesso articolo 24, al secondo comma, con norme di chiusura, a configurare la garanzia di accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria ai richiedenti per curare o per difendere i propri interessi giuridici, col solo limite relativo ai documenti contenenti dati sensibili e giudiziari: e non si vede come possa curare o difendere i propri interessi giuridici nella materia che ne occupa il soggetto cui sia precluso l’accesso agli atti di cui trattasi.

RIguardo alla tutela del contribuente sul diniego di autotutela la sentenza afferma che “Va ancora osservato che il provvedimento impugnato in prime cure (nota prot. 2007/126812 del 31.12.2007) denega l’accesso al controverso parere emesso dalla Direzione regionale nel corso del procedimento tributario “in quanto manca il presupposto previsto dalla legge, costituito dall’interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”, avendo l’Ufficio “il potere, ma non il dovere giuridico, di ritirare l’atto viziato” e, correlativamente, “il contribuente non vanta alcun diritto a che l’Ufficio eserciti un tale potere”.
A fronte dell’insussistenza dell’obbligo dell’Amministrazione di annullare il provvedimento a seguito della presentazione dell’istanza di autotutela, non sarebbe riconosciuta al contribuente alcuna azione avverso l’eventuale diniego, per cui la conoscenza degli atti interni al riesame risulterebbe ininfluente.
 Sfugge all’Amministrazione che la asserita inconfigurabilità di un obbligo a provvedere non preclude ex se l’azione intesa alla verifica della legittimità dell’eventuale diniego, non essendo ammissibile nell’ordinamento l’esercizio di un potere “ad libitum”: sussiste invero un interesse a tale verifica ed il titolare di tale interesse è legittimato ad acquisire, a procedimento concluso, la conoscenza degli atti infraprocedimentali che incidono su tale interesse.

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