il litisconsorzio del socio e della società di persone dopo la pronunzia delle SS UU.

La Corte di Cassazione 24.02.2011 n. 4605afferma che i soci e la società di persone “devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (art.14 3 comma IO d.lgs n.546/l992), perché non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costi tuti va dell’obbligazione (Cass.SS.UU.n.1052/2007) ; trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che:

–       il ricorso proposto anche da uno soltanto deisoggetti interessati, destinatario di un attoimpositivo, apre la strada al giudizio necessariamentecollettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/l992);

–       il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. lOl cpc e III secondo comma Costo e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Cass. SS. UU. 4 giugno 2008 n.14815).

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