La Corte di Cassazione con òla sentenza 10.06.2008 n. 15726 ha affermato che il termine di decadenza previsto dall’art. 38, D.P.R. n. 602/1973 in tema di rimborso delle imposte sui redditi trova applicazione in tutte le ipotesi di indebito verificatesi nel’assolvimento del tributo (inesistenza dell’obbligazione e ripetibilità del versamento indebito),
e consente al contribuente di far valere ogni tipo di errore commesso in buona fede al momento della dichiarazione, tanto se esso si riferisca al versamento, quanto nel caso in cui cada sull’ an o sul quantum del tributo; ciò, in particolare,
senza che possa distinguersi tra pagamento erroneo e pagamento avvenuto in contrasto col diritto comunitario, ipotesi equiparata a quella di pagamento di tributi in conformità a norme poi dichiarate incostituzionali.
È, invece, inapplicabile l’ipotesi generale prevista dagli articoli 19 – 21, D.Lgs. n. 546/1992, in ragione della presenza di uno speciale regime di decadenza per l’indebito tributario, che impedisce l’applicazione dell’ordinario termine prescrizionale di 10 anni stabilito per l’indebito di diritto comune


