Il rimborso IVA ed il quadro VR

Con la sentenza del 22.02.2017 n. 4575 la Corte di Cassazione torna sul termine decadenziale del rimborso IVA e sul modello VR ed afferma che “i contribuenti che intendevano chiedere il rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale erano tenuti alla presentazione di un distinto modello, denominato “Modello VR”, che doveva essere presentato in duplice esemplare direttamente all’agente della riscossione competente territorialmente, a partire dal 1° febbraio e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale IVA anche in forma unificata. Dalla mancata presentazione di tale Modello VR gli Uffici facevano discendere la non spettanza del diritto al rimborso, conferendo, quindi, alla presentazione del modello carattere “costitutivo” del diritto al rimborso, anche qualora, come avvenuto nella fattispecie all’esame dei giudici tributari di Udine, il contribuente avesse presentato, nei termini, una corretta dichiarazione annuale, esponendo nel quadro VX (o RX di UNICO) la richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta. Tuttavia la tesi dell’Amministrazione Finanziaria, salvo isolate pronunce, non ha trovato l’aVallo della giurisprudenza di questa Corte, da tempo consolidatasi nel senso che la domanda di rimborso dell’IVA deve ritenersi presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro che riguarda la richiesta di rimborso del credito (sia essa la dichiarazione annuale Iva e o il modello Unico), mentre la presentazione del modello di rimborso (“Modello VR”) costituisce solo il presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, adempimento necessario solo per iniziare il procedimento di rimborso. Ne consegue che, una volta manifestata la volontà di recuperare il credito di imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell’apposita ulteriore domanda, non può più ritenersi assoggettato al termine biennale di decadenza di cui all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 (che incide sui soli crediti Iva non 3 Corte di Cassazione – copia non ufficiale chiesti a rimborso in dichiarazione e pur sempre suscettibili di rimborso), bensì al termine di prescrizione ordinaria, di cui all’art. 2946 c.c (Cass. 20039 del 2011; Cass. 6986 del 2014; Cass. 4145 del 2016).

 

 

Share
0
Studio Legale Cacopardo
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza cookie per offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.