La Corte di Cassazione con sentenza 2.03.2016 n. 4145 ha statuito che la domanda di rimborso IVA deve ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, mentre la presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente presupposto per l’esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che, una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito d’imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell’apposita ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
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