La Corte di Cassazione con la sentenza del 20.06.2008 n. 16856, ha statuito che l’avviso di mora è illegittimo se non è preceduto dalla notifica della cartella esattoriale.
La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta un vizio la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente, di esercitare il proprio diritto di difesa, a seguito della notificazione dell’avviso di mora, contestando la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti (ferma restando la facoltà del contribuente di impugnare l’avviso di mora deducendone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto).


