La Cassazione con sentenza 08/05/2008, n. 11389 ha affermato che l’accertamento induttivo pone solo una presunzione di fondatezza della pretesa fiscale, che sposta sul contribuente l’onere di fornire la prova dell’insussistenza dei presupposti della rettifica operata.
Quando il contribuente dimostri, come nella fattispecie, che le risorse finanziarie utilizzate per acquisire la disponibilità di due autovetture provengono dall’accensione di un mutuo ultrannale, e non già da proventi dell’attività, il maggior reddito accertato induttivamente deve ritenersi insussistente.


