Importanti chiarimenti dell’Agenzia sull’applicazione del regime del margine in materia di IVA.

Con la circolare 14/E del 26.02.2008 l’Agenzia per la prima volta ammette che in materia di acquisti di auto con il regime del margine ci si possa trovare di fornte a libretti di circolazione che attestino il solo possesso da parte di società e chiarisce  che “l’operatore nazionale che effettua l’acquisto dei predetti beni da operatori residenti nei Paesi Membri dell’Unione Europea e che ritiene che l’operazione sia stata correttamente assoggettata al regime del margine in presenza dei presupposti, dovrà, prima di richiedere l’immatricolazione presso gli S.T.A. o presso gli Uffici provinciali della Motorizzazione, esibire o trasmettere agli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate la documentazione di seguito indicata, necessaria per ottenere l’immatricolazione dell’autoveicolo:

1) fattura di acquisto dell’autoveicolo ricevuta dall’operatore comunitario o altro titolo di acquisto;

2) carta di circolazione estera;

3) eventuale dichiarazione dalla quale risulti che il rivenditore, soggetto d’imposta in Italia, abbia acquistato gli autoveicoli usati da:

a) un privato consumatore;

b) un operatore economico che non ha potuto esercitare il diritto a detrazione;

c) un soggetto passivo d’imposta in regime di franchigia nel proprio Stato membro;

d) un soggetto passivo comunitario che ha applicato, a sua volta, il regime del margine.

Gli Uffici locali procederanno all’esame congiunto della carta di circolazione e della fattura o di altro titolo d’acquisto, rivolto esclusivamente ad un controllo preliminare, al fine di appurare la presenza di requisiti minimi per la legittima applicazione del regime IVA del margine; in tale contesto, per consentire una tempestiva immatricolazione delle auto e per non essere di ostacolo agli ordinari flussi commerciali, gli Uffici locali dovranno:

a) verificare che la data di prima immatricolazione risultante dalla carta di circolazione sia antecedente di almeno sei mesi;

b) verificare se tra i soggetti esteri precedenti possessori dell’autoveicolo figuri almeno una persona fisica, nell’ipotesi, tra le più frequenti, che il nome e cognome riportato sulla carta di circolazione rappresenti un consumatore finale;

c) verificare che, nel caso di esibizione di scrittura privata, l’ultimo intestatario riportato sulla carta di circolazione coincida con il dante causa della scrittura privata, a garanzia della continuità dei passaggi.

A seguito dell’esito positivo dei riscontri l’Ufficio provvederà, attraverso un apposito canale informatico dedicato, alla comunicazione degli estremi identificativi dell’autoveicolo, tra i quali il numero di telaio, al C.E.D. del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, al fine di consentire l’immatricolazione dell’autoveicolo.

Qualora dalla carta di circolazione risulti esclusivamente la presenza di società/imprese – considerato che in alcuni Paesi Membri non sussiste l’obbligo giuridico di trascrivere sulla carta di circolazione i successivi proprietari dell’autoveicolo – l’Ufficio procederà alla predetta comunicazione al C.E.D. degli Uffici della Motorizzazione dopo aver acquisito la dichiarazione di cui al precedente punto 3), corredata da idonea documentazione (ad esempio, la fattura di cessione tra i due soggetti esteri) dalla quale risulti verosimile, ad un primo esame preliminare, che il veicolo è assoggettabile al regime del margine.

Nelle ipotesi in cui la documentazione di supporto alla dichiarazione di cui al punto 3) non venga ritenuta sufficiente, contestualmente alla comunicazione al C.E.D. degli Uffici della Motorizzazione, l’Ufficio trasmetterà una segnalazione all’area controllo per l’attivazione immediata di un controllo fiscale, supportato dallo strumento della cooperazione amministrativa tra gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria nazionali e comunitari

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