La Comm. trib. provinciale di Milano sez. XLVI, sentenza 10 settembre 2010, n. 186 afferma che è impugnabile “il pignoramento …quale primo atto ricevuto dall’Amministrazione Finanziaria; cioè al fine di evidenziare il vizio di inesistenza della notifica concernente la cartella (atto presupposto), che si riflette sull’illegittimità dell’atto consequenziale (atto di pignoramento) nonché dell’intera pretesa erariale“
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